Come correggere gli errori del 730 ordinario dopo la scadenza

Scaduti i termini di invio dei modelli 730 ordinari 2017, il contribuente che si accorge di aver dimenticato di inserire una spesa o di averla indicata in maniera errata,  ha la possibilità di porre rimedio con modalità diverse, a seconda che la correzione sia a favore o meno del contribue te stesso. Precisiamo comunque che qualora ci si sia rivolti ad un Caf o comunque un intermediario abilitato, e ci si accorga che  l’errore è stato commesso proprio dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (ad esempio i dati della CU 2017 rilasciata dal sostituto, sono stati riportati in modo errato nella dichiarazione dei redditi), il contribuente deve comunicarlo quanto prima al Caf o intermediario, in modo che possano procedere con l’ elaborazione di un “modello 730 rettificativo”.

Qualora il contribuente si accorge di non aver inserito un onere nel 730, oppure il sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli derivanti dal 730 è diverso rispetto a quello indicato in  dichiarazione, potrà presentare:

  • un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a compensazione, di eventuali altri imposte a debito con il modello F24 o richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2017 può essere presentato entro il 2 ottobre 2017 (come correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Qualora invece la correzione sia a sfavore del contribuente e pertanto la correzione comporti un minor credito o un maggior debito, si dovrà utilizzare il modello Redditi PF 2017 entro:

  • entro il 02 ottobre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi  e delle sanzioni, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo l’importo debito, dovrà essere versato tramite modello F24 con la maggiorazione delle sanzioni ed interessi;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

E’ da tener presente, che la dichiarazione integrativa non sospende la liquidazione del modello 730 ordinario, sia esso a credito o a debito, ma corregge solo eventuali errori commessi nell’ordinaria.