L’Istituto, con circolare INPS 20 maggio 2026, n. 59, fornisce chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI. Tuttavia, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra le cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro e quelle determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.
Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente. Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare in concreto la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.
La circolare, inoltre, introduce nuovi codici da utilizzare nel flusso UNIEMENS per indicare le diverse tipologie di cessazione e conferma l’utilizzo del codice “M400” per l’esposizione del ticket dovuto.
Fonte: www.inps.it
