Il cedolino della pensione consente ai pensionati di verificare l’importo erogato mensilmente e conoscere le ragioni di eventuali variazioni.
In attuazione della normativa vigente, le pensioni sono pagate il primo giorno del mese bancabile, con l’unica eccezione del mese di gennaio che prevede il pagamento nel secondo giorno bancabile.
Il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti. Nel caso di soggetti che sono titolari di più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.
L’accredito del rateo di pensione di agosto 2026 sarà effettuato con valuta 1° agosto nel caso di pagamento presso Poste Italiane e con valuta 3 agosto nel caso di pagamento presso gli istituti bancari.
Assistenza fiscale: accredito/addebito dei conguagli da modello 730/2026
A partire dal mese di agosto, l’INPS provvede ad applicare i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026 sulle pensioni dei soggetti che hanno indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta. Le operazioni interessano le dichiarazioni le cui risultanze contabili sono state trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’INPS entro il 30 giugno.
Il rateo di pensione di agosto potrà quindi comprendere:
- il rimborso delle somme spettanti, se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito a favore del contribuente;
- la trattenuta delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate, se dalla liquidazione della dichiarazione risulta un debito d’imposta. In caso di richiesta di pagamento rateale, si precisa che le trattenute devono comunque concludersi entro il prossimo mese di novembre per cui, se i dati della dichiarazione sono stati trasmessi all’INPS dopo il mese di giugno, potrebbe non essere possibile rispettare il numero di rate scelto dal dichiarante.
Gli importi riconosciuti a titolo di rimborso e le somme trattenute come debito di imposta nel cedolino di pensione sono indicati in modo distinto, per permettere al pensionato di comprendere più facilmente le operazioni effettuate sulla pensione, sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi presentata.
Inoltre, a partire dal cedolino di agosto, l’INPS ha effettuato la revisione puntuale delle singole voci relative agli importi dei conguagli da modello 730/2026, semplificando le relative descrizioni. I contribuenti, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta, muniti delle credenziali necessarie, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale e disponibile anche nella app INPS Mobile.
Pensioni con prestazioni collegate al reddito (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, somma aggiuntiva c.d. quattordicesima, ecc.): mancata comunicazione dei redditi relativi all’anno 2022
Nel caso di pensioni con prestazioni collegate al reddito per le quali non sia stata presentata la dichiarazione reddituale relativa al 2022, sul rateo del mese di agosto è presente una trattenuta riconoscibile tramite la seguente descrizione: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La trattenuta, pari al 5% dell’importo lordo corrisposto a luglio 2026, sarà applicata anche sul rateo di pensione di settembre e viene effettuata in attuazione della sospensione delle prestazioni collegate al reddito prevista dalla normativa vigente. I pensionati interessati, ai quali era stata già inviata una comunicazione di sollecito, sono stati comunque informati della trattenuta applicata con un’apposita lettera, nella quale è stato indicato il 15 settembre 2026 come termine ultimo per trasmettere, con una domanda di ricostituzione reddituale, le informazioni rilevanti relative al 2022.
La comunicazione è disponibile anche nell’area riservata MyINPS ed è trasmessa, ove presente, all’indirizzo PEC o email del pensionato registrato nell’archivio dei contatti certificati dell’Istituto. Se i dati richiesti non saranno trasmessi entro il termine del 15 settembre 2026, le prestazioni collegate al reddito, percepite nel 2022, saranno revocate in via definitiva e si procederà al recupero delle somme risultanti eventualmente non dovute.
Sono escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali. In proposito si ricorda che la verifica dei redditi rilevanti relativi all’anno 2022, rivolta ai pensionati residenti in Italia titolari di prestazioni collegate al reddito, si è conclusa il 31 marzo 2025.
Le prestazioni collegate al reddito: adempimenti dell’INPS e dei pensionati
Il sistema previdenziale italiano prevede che alcune prestazioni previdenziali e assistenziali siano corrisposte provvisoriamente dall’INPS, in via anticipata e, successivamente, sottoposte a verifica reddituale.
La verifica riguarda i redditi del titolare e, se rilevanti, anche quelli del coniuge o dei familiari. Tra le principali prestazioni collegate al reddito rientrano, ad esempio, l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, la somma aggiuntiva, comunemente denominata “quattordicesima”, le pensioni ai superstiti.
Adempimenti dell’INPS e dei titolari di prestazioni collegate al reddito
L’INPS ha l’obbligo di verificare annualmente i redditi rilevanti effettivamente percepiti dai titolari delle prestazioni collegate al reddito e, per acquisire queste informazioni, avvia annualmente la cosiddetta campagna reddituale, pubblicando un messaggio informativo sul proprio sito istituzionale, indicando l’anno per il quale devono essere acquisite le informazioni reddituali, e comunicandolo direttamente agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:
- notifica nell’area personale “MyINPS”;
- notifica sull’app IO;
- notifica sull’app “INPS Mobile”;
- nota sul cedolino della pensione;
- avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.
A loro volta, i titolari delle prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, se rilevanti, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo, per non incorrere nella sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento.
Come acquisisce l’INPS le informazioni reddituali?
Per ragioni di semplificazione, e per consentire che la verifica dei redditi venga effettuata su dati consolidati, l’INPS effettua il controllo attraverso le varie fonti disponibili, fra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentata dai pensionati, e dai familiari interessati, tramite i modelli 730 o REDDITI PF. Il cittadino che dichiara integralmente all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito non è tenuto a trasmettere un’ulteriore dichiarazione all’INPS.
Come comunicare i propri redditi all’INPS?
I cittadini che, invece, devono comunicare la situazione reddituale rilevante all’INPS possono farlo:
- direttamente, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE o eIDAS) al servizio online RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale, nella sezione “Pensione e Previdenza” selezionando il servizio La dichiarazione della situazione reddituale (RED) o, in alternativa, accedendo all’area personale “MyINPS”;
- rivolgendosi a un Centro autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) o a un soggetto abilitato convenzionato.
Cosa succede se l’INPS non riceve le informazioni reddituali?
È molto importante sottolineare che, se la comunicazione non viene trasmessa entro i termini indicati dall’INPS nel messaggio annuale di avvio di ogni campagna reddituale, la prestazione collegata al reddito deve essere sospesa.
La sospensione si concretizza materialmente nell’applicazione di una trattenuta sulla pensione che viene effettuata, generalmente, nei mesi di agosto e di settembre e il cui importo è pari al 5% dell’importo lordo della pensione erogata nel mese di luglio dello stesso anno.
Il pensionato viene sempre informato delle ragioni della trattenuta, sia con una comunicazione dedicata che attraverso la descrizione della trattenuta nel cedolino della pensione.
L’INPS, in ogni caso, prima di procedere alla sospensione della prestazione, individua i pensionati le cui informazioni reddituali non siano pervenute, né tramite Agenzia delle Entrate né tramite dichiarazione dall’interessato con il servizio RED Precompilato o attraverso CAF/soggetto abilitato convenzionato, e invia agli interessati una lettera di sollecito indicando entro quali termini, e con quali modalità, provvedere all’invio delle informazioni necessarie.
Dal 2022, oltre al sollecito viene inviata anche una video guida personalizzata, Sollecito Dichiarazione reddituale, che ha l’obiettivo di dare piena consapevolezza ai pensionati dei propri diritti e doveri, anticipando tutte le informazioni utili per rendere la dichiarazione reddituale entro i termini comunicati dall’Istituto sulla base della normativa vigente.
Nella video guida sono illustrate in modo chiaro le ragioni per cui chi percepisce prestazioni collegate al reddito deve inviare tale dichiarazione ogni anno all’INPS, il dettaglio dei redditi da dichiarare, le conseguenze in caso di mancato invio e le istruzioni su tutte le modalità a disposizione del pensionato per la relativa trasmissione.
Se, a seguito della sospensione, l’interessato continua a non comunicare nei termini indicati dall’Istituto la propria situazione reddituale rilevante per l’anno oggetto di verifica, la prestazione collegata al reddito viene revocata dall’INPS in via definitiva, con recupero delle somme pagate (art. 35, comma 10-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009).
Fonte: www.inps.it
