Avviso di accertamento in materia di Tributi Locali

Dalla Cassazione ci dicono che…

  • Con il deposito della Sentenza n. 6697 del 10/03/2020 la Suprema Corte afferma:

“L’avviso di accertamento in materia di Tributi Locali è nullo se manca la sottoscrizione del soggetto effettivamente delegato dal Sindaco, ovvero del soggetto legittimato alla firma dalla Giunta Comunale, con onere della prova a carico dell’Amministrazione”.

Viene quindi specificato il principio generale sancito dall’ art. 42 del DPR 600/73, secondo cui la ratifica degli accertamenti spetta al Capo dell’ufficio o altro impiegato della carriera direttiva da lui designato. La sola qualifica dirigenziale però non convalida la sottoscrizione, e in difetto di apposita delega, ricorrono i presupposti per far dichiarare la nullità della pretesa.

Pertanto, qualora il contribuente contesti la regolarità formale di un atto amministrativo, spetterà all’ente locale dimostrare la sussistenza di formale delega in capo al soggetto firmatario.

Dall’ Agenzia delle Entrate invece…

  • Con Interpello n. 113 del 21/04/2020 si ribadisce: L’agevolazione “prima casa” è esclusa qualora si intenda acquistare un’ulteriore unità immobiliare, adiacente alla propria dimora, con l’intento di demolire e ricostruire sull’intera area, ampliando così di fatto la propria abitazione principale.

Tale fattispecie infatti, appare subito ben diversa dall’ipotesi di semplice “fusione” di due unità separate da accorpare sotto il profilo catastale che, successivamente alla riunificazione, conservino caratteristiche non di lusso per il “nuovo” immobile. Alla base del concetto di fusione vi è, a parere dell’Agenzia, il miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa.

A parere dello scrivente, invece, la demolizione con ricostruzione è spesso ostativa, oppure a volte molto limitativa nella fruizione di agevolazioni fiscali, perché è come se si realizzasse “un nuovo oggetto” su cui vantare benefici, che non nascono all’origine con gli stessi presupposti soggettivi. Segnaliamo per un utile promemoria sulle agevolazioni “prima casa”:

Risoluzione 25E/2005

Circolare 38E/2005

Risoluzione 142E/2009

Circolare 31E/2010.