Frase introduttiva in cui viene spiegata la tipologie di news presenti nella pagina.
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- Termine esteso per il recupero dell’IVA mediante nota di variazioneon 25 Febbraio 2021 at 7:33
La nota di variazione in diminuzione dell’IVA deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto della rettifica, ma il recupero, in detrazione, dell’imposta avviene, al più tardi, nella dichiarazione relativa all’anno di registrazione della nota di variazione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 119 del 17 febbraio 2021, nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica per inadempimento dei clienti che abbiano cambiato fornitore, con conseguente impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale e, quindi, la fornitura. Nella fattispecie descritta, non opera il limite temporale di un anno di cui al terzo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, posto che i mancati pagamenti segnalati dall’istante non dipendono dal “sopravvenuto accordo fra le parti”. Trattandosi, inoltre, di contratti ad esecuzione continuata o periodica, in applicazione del nono comma dello stesso art. 26, la risoluzione per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in essere tra le parti. Il presupposto per operare la variazione in diminuzione dell’IVA coincide, in questo caso, con la risoluzione contrattuale, per tale intendendosi la materiale interruzione del rapporto contrattuale, oggetto di successiva comunicazione al cliente inadempiente in base agli accordi stipulati dalle parti. Tenuto conto che la risoluzione contrattuale è la conseguenza dell’inadempimento del cliente, ne discende, ad avviso dell’Agenzia, che l’istante può operare la variazione per tutte le fatture insolute emesse antecedentemente alla risoluzione medesima, indipendentemente dalla circostanza che il recesso (switching) del cliente sia intervenuto prima o dopo il mancato pagamento della fattura. Una volta emessa la fattura ed assolto l’obbligo di versamento dell’imposta, l’istante può emettere senza limiti di tempo la nota di variazione in relazione alle prestazioni eseguite e non remunerate anteriormente alla risoluzione. Al fine di poter detrarre l’imposta relativa alla fattura insoluta è, comunque, necessario che la nota di variazione in diminuzione sia emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificata l’interruzione della fornitura, nel rispetto, cioè, del termine decadenziale previsto dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’esercizio della detrazione, al quale fa espressamente riferimento il secondo comma dell’art. 26 dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, se la fornitura è stata interrotta nel 2019, la nota di variazione in diminuzione doveva essere emessa entro il 30 giugno 2020, termine ordinario di presentazione della dichiarazione fissato dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020. Emessa tempestivamente la nota, l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione IVA di riferimento, che nella fattispecie in esame è la dichiarazione relativa all’anno 2020. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa nella risposta n. 192 del 24 giugno 2020, ritenendo che a questa conclusione deporrebbero le istruzioni della dichiarazione IVA annuale relative alla compilazione dei righi da VE1 a VE12, nella parte in cui fanno riferimento alle variazioni “registrate per lo stesso anno”.
- Spese universitarie non statali: ecco gli importi su cui calcolare la detrazioneby s.rolando@directio.it on 25 Febbraio 2021 at 7:33
Sulla Gazzetta Ufficiale n°44, Serie Generale, del 22 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto del 30 dicembre 2020 n° 942 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto l’individuazione degli importi delle tasse e dei contributi d’iscrizione alle Universita’ non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2020. La legge di stabilita’ 2016 ha previsto che la detraibilita’ delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita’ non statali viene stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali. Per l’anno 2020 il decreto è stato, dunque, pubblicato e riporta la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita’ non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi. Gli importi su cui è possibile calcolare la detrazione dall’imposta per il 19% sono i seguenti:
- Comunicazione dei titolari effettivi al Registro imprese ai fini antiriciclaggio. Pronto lo schema di decreto, il Garante privacy approvaon 25 Febbraio 2021 at 7:33
Con il provvedimento n. 2 del 14 gennaio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con favore sullo schema di decreto predisposto dal MEF, di concerto con il MISE che si occupa di regolare quali informazioni trasmettere al Registro delle imprese con riferimento ai titolari effettivi di persone giuridiche private, imprese dotate di personalità giuridica, trust e istituti giuridici affini e disciplina le modalità di comunicazione, accesso e consultazione di tali informazioni ai fini del contrasto al terrorismo e dell’antiriciclaggio. Obiettivo del suddetto decreto è infatti quello di dare attuazione alla Direttiva UE 2018/843 (c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”), che modifica la Direttiva UE 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il decreto è adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dai decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 4 ottobre 2019, n. 125, secondo cui i ministeri preposti all’emanazione del decreto attuativo, devono sentire preventivamente il parere del Garante.Secondo il Garante l’attuale formulazione della bozza di decreto non presenta criticità, anche perché i Ministeri hanno tenuto conto delle osservazioni formulate dall’Autorità durante le interlocuzioni intercorse tra la medesima e i loro rappresentanti, in cui il Garante è intervenuto esprimendo indicazioni adatte a far sì che la norma rispettasse pienamente i principi e le norme previste dal Regolamento n. 679/2016. In particolare, il Garante, nella prima bozza di decreto presentata al suo ufficio, aveva espresso suggerimenti circa il rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati; sulla corretta individuazione delle categorie di dati personali nell’ambito delle informazioni da comunicare al Registro; sulla necessità di individuare misure appropriate, nel rispetto degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice, per il trattamento di informazioni “particolari” o “giudiziari” a tutela degli interessati che potrebbero essere esposti a furti, sequestri, frodi e altro (il Garante aveva raccomandato di prevedere la conservazione separata di tali informazioni); circa l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire accessi selettivi ai dati personali da parte dei soli soggetti autorizzati dalle Camere di commercio a valutare le istanze di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati, nonché a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi mediante tecniche crittografiche (art. 10, comma 3, dello schema); il Garante aveva poi fornito indicazioni sui profili di sicurezza del trattamento dei dati personali in generale e dunque sulla necessità di predisporre un disciplinare tecnico in cui definire, in maniera dettagliata, le misure di sicurezza adottate, mentre, per quanto concerne l’accesso ai dati da parte del pubblico o di portatori di interessi, aveva segnalato di assicurare che, in caso di avviso da parte di un soggetto obbligato circa eventuali difformità tra i dati contenuti nel Registro e la titolarità acquisita in sede di adeguata verifica, venisse garantito l’anonimato del segnalante. Il contenuto dello Schema di decreto su comunicazione, accesso e consultazione dei dati circa la titolarità effettiva d’impresa L’attuale schema di decreto si compone quindi di 11 articoli che regolano la comunicazione, l’accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La definizione di titolare effettivo, cui rimanda la norma in commento, è quella di cui all’articolo 1, comma 2, lett. u), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia si definisce titolare effettivo ai fini del decreto in esame “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività”. All’ articolo 2, lo schema prevede che i certificati e le copie relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva consultabili nell’apposita sezione del Registro delle imprese siano rilasciate secondo quanto previsto dall’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e che la comunicazione dei dati al medesimo Registro avvenga con le modalità e nei termini di cui all’unito allegato tecnico. Il medesimo articolo 2 al comma 2, prevede che i dati comunicati al Registro siano resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali è in tal caso la Camera di commercio competente a ricevere la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 2, comma 3). Secondo l’art. 3, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica sono tenuti ad acquisire i dati e le informazioni riferite alla titolarità effettiva dell’impresa, riportati chiaramente all’articolo 4 dello schema, e a trasmetterli all’ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021, mediante la comunicazione unica d’impresa, affinchè gli stessi dati e informazioni siano registrati e archiviati nella sezione del Registro ad essi dedicata. E’ stabilito che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva debbano essere comunicati tramite una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assieme ad ogni documentazione utile a comprova (art. 3, comma 7). L’articolo 5 dello schema si riferisce invece all’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità a ciò autorizzate (cfr. art. 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4 lettere a), b) e c) d.lgs. 231 del 2007), stabilendo che tale accesso avvenga per via del sistema messo a disposizione da Infocamere, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento per conto delle Camere di commercio.Il successivo articolo 6 si occupa dell’accreditamento e della consultazione da parte dei “soggetti obbligati” alla verifica dell’identità del cliente e delle loro operazioni, in ossequio all’articolo 3 del d.lgs. 231 del 2007. Tali soggetti sono tenuti ad informare il gestore su eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva estratte dalla consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 d.lgs. 231/2007, art. 6 dello schema). Il pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria e nel rispetto delle modalità riportate nell’allegato tecnico al decreto in esame, può avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, conservate nel Registro delle imprese. Le informazioni a cui il pubblico può accedere sono: il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 231 del 2007. Inoltre, si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate e gli Uffici Territoriali del Governo provvedono a comunicare ad Infocamere le anagrafiche, comprendenti i codici fiscali delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini al trust, di cui siano in possesso; le modalità attuative di tale comunicazione verranno regolate da apposite convenzioni stipulate dai predetti soggetti con Unioncamere.Concludendo, gli articoli 9 e 10 dello schema regolamentano le modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri e le misure tecniche e organizzative di sicurezza per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 32 del Regolamento n. 679/2016. Tali misure, come richiesto dal Garante, verranno descritte in apposito disciplinare tecnico, redatto dal gestore per conto del titolare del trattamento dei dati personali che sarà sottoposto a previo controllo del Garante. Il Garante, pertanto, accoglie lo schema di decreto, sebbene suggerisce di chiarire nell’informativa da rendere agli interessati ex art. 13 del Regolamento n. 679/2016 che rispetto alla previsione secondo cui, “a comprova” dei dati e delle informazioni resi a mezzo dichiarazione sostituiva, sia resa altresì “ogni documentazione utile”, debba essere inviata solo la documentazione strettamente necessaria alla “comprova” e non altra documentazione e questo in conformità al principio di minimizzazione dei dati, per scongiurare che si raccolgano dati non necessari al perseguimento delle finalità di cui al decreto esaminato.
- Opzione per cessione o sconto in fattura: la comunicazione per il 2020 dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2021by s.rolando@directio.it on 25 Febbraio 2021 at 7:33
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 i seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020; adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per: un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante; la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con Provvedimento 283847/2020 fu stabilito che la comunicazione dell’opzione dovesse essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La prima scadenza relativa alle spese sostenute nel 2020 era stata fissata per il giorno 16 marzo 2021. Con il Provvedimento n. 2021/51374 appena pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato ufficialmente prorogato tale termine: le comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 appena citate sulle spese sostenute nel 2020 dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2021.
- Banche e intermediari IFRS: disposizioni integrative per la redazione del Bilancioon 25 Febbraio 2021 at 7:33
Nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, sono stati pubblicati due Comunicati della Banca d’Italia contenenti integrazioni alle disposizioni relative al bilancio bancario e al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Nel dettaglio: Il Comunicato del 15 dicembre 2020 va ad integrare le disposizioni della circolare n. 262 «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» Il Comunicato del 27 gennaio 2021 contiene integrazioni alle disposizioni del provvedimento «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» Tali integrazioni sono state effettuate con l’obiettivo di fornire al mercato informazioni sull’impatto che il Covid-19 e le misure di sostegno all’economia ad esso collegate hanno prodotto a livello di strategia, obiettivi e politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari. In sintesi, nella redazione del bilancio le banche e gli intermediari dovranno fornire informazioni e descrizioni riguardo a: principali rischi connessi al Covid-19, successive valutazioni e cambiamenti nelle stime contabili; modifiche contrattuali collegate a misure poste in essere dal governo, dalle associazioni di categoria e dai singoli intermediari di fronte all’emergenza sanitaria. La definizione delle integrazioni ha tenuto conto degli emendamenti IAS/IFRS, con particolare riferimento all’IFRS 9 e all’IFRS 16, e dei documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standrd setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli standard internazionali nell’attuale contesto pandemico. Le disposizioni allegate si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020, con eccezione delle informazioni comparative riferite all’esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off delle tabelle indicate nel comunicato. Infine, in relazione alla natura temporanea dell’emergenza sanitaria e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d’Italia.
- Raggiunto l’accordo per erogare un importo “una tantum” ai dipendenti delle Attività ferroviarie e delle Ferrovie dello Statoon 25 Febbraio 2021 at 7:33
In data 18 febbraio è stato raggiunto un accordo ponte per un’una tantum per il triennio 2018-2020. L’importo è di euro 890,00 al livello C e sarà corrisposto in due tranches nei mesi di aprile e giugno 2021. Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del CCNL Mobilità/ Area AF del 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro marzo 2021.
- Whistleblowing, antiriciclaggio e professionisti. Un nuovo documento della FNCon 25 Febbraio 2021 at 7:33
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato, in data 12 febbraio 2021, il Documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”, rivolto ai Dottori Commercialisti, riguardante la tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza, ai sensi della Legge n.179/2017 (che disciplina il c.d. whistleblowing). Come è noto, la citata legge obbliga enti pubblici e privati ad attuare procedure specifiche e “canali dedicati” che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e illeciti anche di natura penale, garantendo la riservatezza della loro identità. Peraltro, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, sono state previste specifiche misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori. Il Documento emanato dalla FNC espone, preliminarmente, un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing e sull’integrazione di tale istituto con altre normative di settore, quali quella bancaria, finanziaria assicurativa e antiriciclaggio. In particolare, vengono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo, del responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’organismo di vigilanza. In tale contesto si suggerisce che il whistleblowing deve inserirsi nel sistema complessivo delle procedure eventualmente già esistenti, al fine di non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni e per evitare la presenza di un numero eccessivo di procedure. Il whistleblowing è anche disciplinato nell’ambito della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infatti, l’articolo 48 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, modificato ed integrato dal D.Lgs. 90/2017) impone ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (quindi anche ai professionisti) di adottare procedure per consentire la segnalazione, da parte di dipendenti o di soggetti assimilati, di violazioni “potenziali o effettive” delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La citata norma stabilisce che tali procedure devono essere in grado di garantire: la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. Ovviamente le segnalazioni effettuate nel rispetto di tali procedure non costituiscono, di per sé, violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il segnalante e il soggetto obbligato. Con riferimento all’identità del segnalante, sempre l’articolo 48 dispone che la stessa può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. È inapplicabile, al riguardo, l’articolo 15, 1° comma, del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. Secondo il Documento, “al netto dell’evidente necessità di un intervento legislativo finalizzato a definire meglio la procedura e le tutele, sembra imprescindibile per i soggetti interessati adottare le procedure di cui all’art. 48, dotandosi di strumenti idonei alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing e contestualmente adeguati alla circolazione di flussi informativi anonimi e riservati”.
- Nuovi aiuti a tasso zero per le società cooperative di media e piccola dimensione. Decreto in Gazzettaon 25 Febbraio 2021 at 7:33
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, il Decreto del 4 gennaio 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime di sostegno in favore di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa. Obiettivo è quello di sostenere la nascita e lo sviluppo di queste attività e dei relativi livelli occupazionali. L’odierno decreto va a sostituire il precedente decreto del 4 dicembre 2014. A beneficiare delle nuove agevolazioni sono le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, a patto che siano: regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; non qualificabili come «imprese in difficolta’» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione; che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse dalla misura le società cooperative: che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione. Caratteristiche dell’agevolazione In base a quanto previsto dal decreto in esame, le società finanziarie controllate dal MISE potranno concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di società cooperative sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili.I finanziamenti devono: avere durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; essere rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; essere regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, essere in grado di coprire l’intero importo del programma di investimento; essere concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00). Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. Il tasso di riferimento sarà quello vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle società cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08. Per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda si prevede di utilizzare il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto sarà subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. I finanziamenti agevolati non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, ne’ personale, ne’ reale, ne’ bancaria, ne’ assicurativa e possono essere concessi per coprire bisogni di liquidità finalizzati all’attività di impresa e per realizzare nuovi programmi di investimento, i quali dovranno partire dopo la data di presentazione della richiesta e concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto con la società finanziaria. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate saranno assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Presentazione delle domande e valutazione Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.I soggetti interessati potranno beneficiare delle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le richieste di finanziamento agevolato potranno essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie secondo i modi e i termini che verranno stabiliti da un successivo decreto che verrà emanato dal direttore generale per gli incentivi alle imprese, il quale si occuperà di definire altresì le modalità per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni. Le società finanziarie valuteranno le richieste sulla base: della sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l’accesso all’agevolazione; della conformità degli obiettivi del finanziamento alle finalità di nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative medio piccole; della validita’ tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e adeguato merito creditizio della societa’ cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidita’ patrimoniale e alle capacita’ di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere. Le società finanziarie dovranno stipulare il contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative entro centoottanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale che fisserà termini e modalità di presentazione delle domande innanzi citato. Cumulo Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla societa’ cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita’ di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti de minimis applicabili. Nel caso in cui l’agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensita’ massima prevista dal regolamento di riferimento, la società finanziaria ridurrà l’ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria; la società finanziaria dovrà provvedere alla medesima riduzione nel caso in cui l’agevolazione concedibile ai sensi dei regolamenti de minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis.
- CU 2021: quali dati fiscali inserire se il percipiente è un forfetario?by s.rolando@directio.it on 25 Febbraio 2021 at 7:33
Le istruzioni per il sostituto d’imposta in merito alla compilazione delle sezioni dedicate ai Dati fiscali, previdenziali e assistenziali per la certificazione del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi elencano quali siano gli importi da inserire, e più precisamente: le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2020 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; i corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR) Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. (Fonte: Agenzia delle Entrate, istruzione per la compilazione delle CU aggiornate il 5 febbraio 2021). Come compilare la sezione dati fiscali se il percipiente è un soggetto che applica il regime forfetario ex legge 190/2014? Nel campo 1 dev’essere indicata la Tipologia reddituale (lettere da A -prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale a ZO – titolo diverso dai precedenti – vedere istruzioni CU2021) Nel campo 4 deve essere riportato l’intero importo corrisposto in quanto non soggetto a ritenuta d’acconto; lo stesso importo dovrà essere riportato nel campo 7. Infine dovrà essere obbligatoriamente compilato il campo 6 con l’inserimento del numero 12 nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
- Lavoro agile: i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendenteby s.rolando@directio.it on 25 Febbraio 2021 at 7:33
Quesito L’ente bilaterale istante rappresenta di aver previsto, da aprile 2020 al 31 luglio 2020 – prorogato per tutto il mese di settembre e con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno 2020 – lo svolgimento da parte dei propri dipendenti della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. L’Istante precisa che tale modalità di lavoro si è resa necessaria in considerazione delle nuove esigenze legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno spinto il Legislatore ad incentivare tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per arginare la diffusione del virus e limitare i contagi all’interno delle realtà lavorative ed aziendali. Tenuto conto della nuova modalità di lavoro, l’Istante chiede se ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori agili, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Conseguentemente, chiede se in qualità di sostituto di imposta, non sia tenuto, ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ad operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef sul valore del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto che viene assicurato ai propri lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione di lavoro in modalità smart-working. L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 123 ha: confermato che i buoni pasto riconosciuti ai dipendenti che lavorano in smart-working non concorrono alla formazione del reddito imponibile; precisato che l’istante non è, dunque, tenuto ad operare una ritenuto a titolo d’acconto Irpef ex art. 23 del Tuir fino al valore dei buoni pasto stabilito dall’art. 51, comma 2, del Tuir (4 euro per i buoni pasto cartacei, 8 euro per i buoni pasto elettronici). L’amministrazione finanziaria, per poter dare una risposta sul tema ha analizzato due norme, la prima fiscale e la seconda emanata dal Mise, e più precisamente: l’art 51, comma 2, Tuir: non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”; l’art. 4 del DM del Mise n°122/2017 che stabilisce che i buoni pasto “consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione, sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.” Il legislatore di fatto stabilisce che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma non prevede nè una normativa fiscale ad hoc, nè vieta l’erogazione degli stessi; ecco perchè, l’amministrazione finanziaria ha confermato al soggetto istante l’applicazione di quanto disposto dal citato art. 51, comma 2, del Tuir.