Art. 3 (Base imponibile)

 Normativa > (T.U. Imposte sui Redditi)

  1. L’ imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
  2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’ art. 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
  3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
    a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
    b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 
    c) (lettera soppressa);
    d) gli assegni familiari e l’ assegno per il nucleo familiare, nonchè, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
    d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’ articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
    d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
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