Art. 4 (Coniugi e figli minori)

 Normativa > (T.U. Imposte sui Redditi)

  1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
    a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;
    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
    c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo
    genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.
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