Art. 6 (Classificazione dei redditi)

 Normativa > (T.U. Imposte sui Redditi)

  1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
    a) redditi fondiari;
    b) redditi di capitale;
    c) redditi di lavoro dipendente;
    d) redditi di lavoro autonomo;
    e) redditi d’impresa;
    f) redditi diversi.
  2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità  conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
    Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
  3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
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